Gare d'appalto per coordinatore sicurezza
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Estrapoliamo dalla sentenza 3967/2020 del Consiglio di Stato (Sez. 5) le parti di interesse relative agli obblighi formativi del Coordinatore Sicurezza rispetto alla data di presentazione di un'offerta per Gara d'Appalto.

IL FATTO

L' E.R.S.U.- Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari in data 11 ottobre 2018, che aveva escluso dalla procedura negoziata la Società di Ingegneria B. Progetti Engineering s.r.l., ai sensi dell' art. 57, comma 5, lettera a del D.Lgs. 163/2006. 

Il provvedimento si fondava sul fatto che la Società: 

fosse carente dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione della offerta e dei requisiti generali per l’affidamento dei pubblici contratti, nonchè sull’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto dei servizi di progettazione e direzione dei lavori principali, comportante il venire meno del presupposto per l’affidamento dei servizi complementari alla società (cit.) 

La Società ricorreva in primo grado impugnando l'esclusione e deducendone l'illegittimità per la violazione dell’art. 98 e dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 e contestando la sussistenza in capo all’amministrazione del potere di risoluzione unilaterale dell’appalto di servizi. 

Il ricorso in appello è stato respinto perchè il Professionista indicato dalla Società come Coordinatore Sicurezza non possedeva, alla data dell'offerta, i requisiti formativi di abilitazione professionale non essendo in regola con il numero di ore necessarie per l'aggiornamento professionale come Coordinatore Sicurezza (acquisite in un secondo momento, immediatamente dopo la presentazione dell'offerta). 

Il ricorrente sottolinea come il Professionista incaricato del ruolo di Coordinatore Sicurezza era in regola con gli obblighi formativi, al momento dell'affidamento dell'incarico.

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DIRITTO 

Il ricorso presentato sottolinea come il Professionista incaricato come Coordinatore Sicurezza aveva ottenuto l'abilitazione nell'anno 1997, in regime del D.Lgs. 494/96 e dunque prima del D.Lgs. 81/2008; risultava il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale quinquennale di 40 ore, espletato dopo la presentazione dell'offerta da parte della Società. 

il mancato completamento delle quaranta ore di aggiornamento nel quinquennio non comporta la perdita del titolo abilitante acquisito con l’attestato, ma solamente la sua temporanea inefficacia (cit.) 

L'aggiornamento del Professionista era stato espletato al momento dell'avvenuta esclusione da parte del Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari. 

La Corte ricorda come la determina dell'ERSU abbia escluso la Società nell'ottobre 2018 “per carenza dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione dell’offerta e dei requisiti generali necessari per l’affidamento di pubblici contratti (condizione tutt’ora permanente)”. 

Tale circostanza è avvalorata anche dalla relazione del RUP del luglio 2018. 

 

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