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Analizziamo la posizione della Cassazione rispetto alla formazione del lavoratore e relativa vigilanza del Datore di Lavoro, tramite il commento alla sentenza n. 46407/2018; appare ormai chiaro il netto confine tra mancanze del DdL rispetto ad un eventuale comportamento abnorme.

IL FATTO

Era stata riconosciuta colpevole, in Primo e Secondo Grado di giudizio, del reato di lesioni personali gravi la datrice di lavoro dell’operatore infortunatosi dopo essere precipitato da un trabattello.

omesso le cautele necessarie ad evitare cadute dall'alto, per non avere fornito al lavoratore parapetti di protezione e cinture di sicurezza o altri mezzi di protezione, non fornendo altresì allo stesso idonea formazione ed addestramento per utilizzare correttamente e in sicurezza lo strumento di lavoro

Il trabattello non era in dotazione all’impresa e risultava mancante una adeguata formazione verso i dipendenti proprio sull’uso di tale apprestamento, oltre ad una vigilanza sulle operazioni che gli stessi lavoratori andavano a realizzare.

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Inoltre il piano di calpestio su cui andava a posizionarsi il trabattello risultava instabile e lo stesso apprestamento non era stato montato secondo quanto previsto dal libretto, lasciando un lato senza l’obbligatorio parapetto ed originando da esso la caduta del lavoratore a causa forse dello scostamento dell’apprestamento dalla parete.

Il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo ritenevano che non vi fosse nel comportamento del lavoratore un grado di imperizia o disattenzione tale da interrompere le responsabilità ascrivibili alle mancanze della datrice di lavoro.

RICORSO

La datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione:

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