Sul tema legato agli obblighi di aggiornamento del formatore ricordiamo che la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa sul quesito formalizzato dalla Federcoordinatori in merito ai criteri di qualificazione della figura del formatore sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.
La Federazione chiede chiarimento in merito a quanto indicato all’interno del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione di tale figura e nello specifico definire la valenza del termine “alternativamente” che pone possibili equivoci in merito alla possibilità che il formatore-docente debba effettuare attività di docenza ed in parallelo effettuare corsi di aggiornamento o in alternativa che possa considerarsi aggiornamento l’effettuazione nei primi tre anni di sola docenza (minimo 24 ore) e per i successivi tre anni solo corsi di aggiornamento e convegni (almeno 24 ore).
La Commissione, richiamando il Decreto Interministeriale 06 marzo 2013, chiarisce il quesito evidenziando come il legislatore con il termine “alternativamente” abbia concesso “la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.
Il testo integrale dell’Interpello e del Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 è disponibile nell’area download all’interno dell’articolo.
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica