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Occorre fare delle opportune distinzioni. Attraverso la sentenza 23442/2018, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la responsabilità dei danni derivati dalla “cosa” sulla quale vengono svolti i lavori, ricade sul committente. I giudici hanno appunto spiegato che è necessario operare una differenziazione fra i danni che provengono dall’attività dell’appaltatore e i danni che dipendono dalla cosa oggetto dell’appalto.

 La Corte ha precisato che per quanto concerne il caso in cui i danni provengano dall’attività dell’appaltatore, la responsabilità dei danni ricade proprio sull’appaltatore, ovvero su quel soggetto che in prima persona sta realizzando i lavori, dato opera in totale autonomia rispetto al committente. In questo caso il committente può essere chiamato in causa solo dal momento in cui il danneggiato riesce a rendere palese una sua ingerenza nei lavori o una determinata violazione degli obblighi di vigilanza e controllo.

Mentre per quanto riguarda il secondo caso, dove i danni derivano dalla “cosa” oggetto dell’appalto, anche se i danni sono causati dalle modifiche e dagli interventi realizzati dall’appaltatore, a risponderne è anche il committente dal momento in cui “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”. Se il committente intende rimanere fuori dalla responsabilità dei danni, deve riuscire a dimostrare che le cause del danno siano attribuibili solamente all’appaltatore.

E’ importante, in entrambe i casi, che il committente valuti prima, oltre alle capacità tecniche, anche la solidità, l’etica e la stabilità dell’impresa a cui affidare i lavori

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F.to Redazione Tecnica