Relativamente alla necessità da parte del Committente di nominare un Tecnico esterno per un eventuale intervento su fune, la risposta prevede più casistiche, sicuramente elementari per gli addetti ai lavori, ma non scontate il resto dei cittadini. Per dare una risposta compiuta possiamo spacchettarla in base alle diverse ipotesi:
- sicurezza in cantiere – D.Lgs. 81/2008;
- edilizia;
- edifici vincolati.
sicurezza in cantiere – D.Lgs. 81/2008
Relativamente alla parte di sicurezza in cantiere, la necessità di nominare un Tecnico si innesca in base a specifiche condizioni di lavoro (es. due o più imprese in cantiere). Accade spesso nei lavori su fune che l’impresa incaricata è solamente una e quindi non ci sono particolari obblighi a riguardo. Di seguito il collegamento link al tutorial SAFETY FACTORY sulle diverse casistiche che obbligano o meno il committente a nominare un Tecnico:
Nel caso in cui i lavori vengano svolti da un’unica impresa, non è necessaria la nomina dei Coordinatori per la sicurezza mentre, talvolta, per la redazione di un computo metrico da sottoporre a preventivo, il committente potrebbe avvalersi di un tecnico in qualità di progettista ed eventualmente anche di direttore dei lavori. Generalmente, comunque, le imprese strutturate provvedono anche a fornire un supporto di carattere tecnico alla committenza.
edilizia
Per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie necessarie all’intervento, si apre un capitolo completamente diverso dal precedente anche perchè la norma urbanistica è di carattere regionale e non nazionale, imponendo condizionalità diverse, a parità di tipologia di intervento, nelle varie regioni italiane.
Detto ciò accade spesso che aziende strutturate che operano su fune sono in grado di far intervenire anche collaboratori esterni che in qualità di Professionisti, possono interloquire col committente dando tutte le indicazioni necessarie.
edifici vincolati
Il discrimine rispetto al dover nominare un tecnico per un intervento su edifici vincolati ha due diversi possibili perimetri:
- l’intervento ha carattere di urgenza, spesso effettuato per la messa in sicurezza di parti della facciata o situazioni collegate alla copertura, che rendono pericoloso il normale transito pedonale e/o carrabile nello spazio prospiciente/sottostante. In questo caso proprio per motivi di urgenza legati alla salvaguardia delle persone, è possibile far intervenire gli operatori senza porsi particolari problemi tra cui, appunto, la nomina di un professionista.
- il lavoro si caratterizza su più punti della facciata rientrando nel perimetro relativo alla ordinaria o straordinaria manutenzione. In questo caso l’eventuale obbligo si salda anche alla norma urbanistica locale.
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F.to Redazione Tecnica