FAKE per i lavori su fune
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Dipende. La norma non lo vieta esplicitamente al lavoratore autonomo di lavorare su fune ma occorre capire di quale tipo di lavori su fune si tratta e, più nello specifico, se parliamo di lavori in quota in posizionamento (i piedi del lavoratore appoggiano a un piano stabile) o di lavori su fune in sospensione.

In premessa ci soffermiamo un attimo sui lavori in quota in posizionamento, perchè anche se non oggetto della FAQ/FAKE analizzata in questo approfondimento, spesso rappresentano una criticità che si innesca dall’incarico (in alcuni casi incauto) di un lavoratore autonomo da parte del committente. I lavori in quota in posizionamento si possono dividere in laavori in trattenuta ed lavori in arresto caduta:

lavori in quota in posizionamento in trattenuta

Viene impedita la caduta dall’alto limitando il movimento dell’utilizzatore in modo che non possa raggiungere la zona di caduta; in sostanza il sistema anticaduta è progettato in modo tale da non esporre mai il lavoratore, che accede, staziona e transita in quota, ma comunque con i piedi su un piano stabile, a una caduta dall’alto e successiva sospensione, con rischi successivi che andiamo a richiamare più avanti.

Nel caso di lavori in trattenuta non vi è rischio di caduta da parte dell’eventuale lavoratore autonomo e quindi non è necessario un piano di emergenza e relative misure di messa in sicurezza del lavoratore; dunque il lavoratore autonomo può operare, perchè la metodologia e il sistema anticaduta non necessitano di ulteriori operatori per sopravvenute esigenze.

lavori in quota in posizionamento in arresto caduta

In questa tipologia di intervento il sistema anticaduta è previsto in modo da esporre il lavoratore ad un rischio di caduta dall’alto, i cui effetti saranno mitigati proprio dall’attivazione del sistema. In sostanza l’operatore opera si su un piano stabile, a prescindere dalla sua inclinazione, ma il perimetro della copertura non rappresenta un perimetro di sicurezza assoluta.

In questo caso occorre prevedere un piano di emergenza che consenta il salvataggio dell’operatore che si trova sospeso e inerme in attesa dei soccorsi. E’ evidente come i soccorsi possono essere previsti nel piano e garantiti:

  • dall’intervento dei VVF, nel caso il luogo di lavoro disti meno di 20 minuti dalla sede di partenza dei mezzi di soccorso;
  • dall’interventi degli altri operatori (specificatamente formati per le manovre di emergenza) che stanno operando in simultanea e che si sono resi conto dell’infortunio del collega.

lavori su fune in sospensione

In questo caso il lavoratore è già sospeso nel vuoto ed appare evidente che, in caso di emergenza, debba essere recuperato dalla posizione di sospensione al più presto, presupponendo l’esistenza di una squadra di intervento addestrati a procedure di recupero in emergenza.

Quanto detto escluderebbe già la possibilità che queste lavorazioni (in quota in arresto caduta e su fune) possano essere effettuate da un lavoratore autonomo, fatto indirettamente confermato dalla norma, quando all’art. 116 si fa esplicito riferimento ad un “datore di lavoro”, a “lavoratori” e a “preposti”.

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