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In caso d’emergenza, le attività di soccorso devono essere messe in atto immediatamente dagli altri operatori presenti allo scopo di portare in piano l’infortunato, come previsto dall’articolo 43, co.1, lett. e) del Testo Unico, Gestione delle emergenze, che attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di:

“adottare i provvedimenti necessari affinché’ qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone (….) possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.”

Ovviamente gli operatori preposti alla gestione dell’emergenza devono possedere apposita formazione ed addestramento come previsto al comma 3 del citato art. 43:

“I lavoratori (…) devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.”

Per le ragioni suddette, deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura per la gestione delle emergenze, che preveda l’intervento in aiuto dell’operatore che necessiti di soccorso perché sospeso sulle funi (piano di emergenza).

La squadra di emergenza deve essere in grado di mettere in atto tecniche di soccorso su fune che consentono di recuperare, in condizioni di sicurezza, l’operatore caduto.

A tale scopo dovranno essere individuati preventivamente, tra l’altro, gli elementi strutturali in grado di consentire l’installazione di sistemi di ancoraggio per le funi di sicurezza e di emergenza.

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F.to Redazione Tecnica