linee vita Regione Sicilia
:: di

In merito agli interventi in copertura o facciata e relativa necessità di previsione/progettazione di sistemi anticaduta e linee vita, tramite la previsione dell’Elaborato Tecnico della Copertura ETC andiamo ad analizzare l’ambito normativo della Regione Sicilia partendo dalla vigente normativa.

Il Decreto 1754/2012 Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza e la successiva Circolare n. 1304 ove sono descritte le indicazioni per l’applicazione del richiamato Decreto (entrambi i documenti sono scaricabili nel download). 

Linee vita Regione Sicilia – FINALITA’

Attuazione di misure di prevenzione e protezione nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura in condizioni di sicurezza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

tutti gli interventi su immobili esistenti o da costruire, che debbano prevedano la preliminare presentazione di Permesso a Costruire o DIA (dal 03.07.2010 S.C.I.A.) così come per tutte le opere relative a varianti in corso d’opera o interventi in sanatoria, che comportano modifiche sulle strutture portanti delle coperture (con esclusione di “varianti di assestamento” di cui all’art. 22 comma 2 del DPR 380/2001). Le disposizioni si applicano anche a tutti gli interventi che insistono sulla copertura, relativi a manutenzioni ed installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici.

COPERTURA

delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto.

ACCESSO ALLA COPERTURA

il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili.

L’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA (ETC), così come definito dall’art. 4 del Decreto, è caratterizzato da:

elaborati grafici in scala adeguata

in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture.

relazione tecnica illustrativa

delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto.

planimetria in scala adeguata della copertura

evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei.

relazione di calcolo

redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;

certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio

linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;

dichiarazione di conformità dell’installatore

riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);

manuale d’uso

degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

programma e registro di manutenzione

degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’ETC integra il Fascicolo dell’Opera (all’art. 91, comma 1, lettera b e all’allegato XVI del D.Lgs.n.81/08) e viene redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori che ha il compito di allegarlo all’istanza per l’autorizzazione urbanistica dell’intervento, nonché di aggiornarlo per eventuali modifiche occorse rispetto alla fase progettuale, entro la fine dei lavori.

La mancata presentazione in fase di autorizzazione dell’opera e successivamente in fase di “fine lavori” (agibilità/abitabilità) costituisce causa ostativa al rilascio/validità delle comunicazioni/autorizzazioni urbanistiche.

PERCORSI DI ACCESSO

Possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

  • gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
  • sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore.
  • i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
  • i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini.

Quelli non permanenti si realizzano tramite:

  1. scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco.
  2. apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota.
  3. apprestamenti.

ACCESSO ALLA COPERTURA

Deve essere previsto/presente ed in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza, caratterizzato da un infisso ad anta con apertura agevole e senza elementi sporgenti. Le prescrizioni minime dimensionali sono:

  • larghezza minima 0,70 mt. ed altezza minima 1,20 mt. (se con apertura verticale);
  • larghezza minima 0,70 mt. e superficie non inferiore a 0,80 mq. (se con apertura orizzontale o inclinata).

Il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi quali linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, reti di sicurezza, etc.

©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica