Il dovere di vigilanza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili si traduce nel potere-dovere di intervento unicamente nei casi in cui lo stesso individui gravi pericoli ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Soprattutto nell’ambito di cantieri in cui operano più imprese esecutrici, il coordinatore deve identificare i momenti più cruciali e fondamentali delle lavorazioni predisponendo attività che assicurino l’attuazione dei piani attraverso la mediazione delle imprese e nello specifico dei datori esecutori.
AZIONI LEGATE AL DOVERE DI VIGILANZA DEL COORDINATORE
Le suddette azioni di verifica non potendo e non dovendo rivestire carattere di quotidianità, devono comunque avere una periodicità significativa nel senso che devono risultare idonee allo scopo e non dettate da una mera routine.
L’azione giudiziaria non deve difatti indagare e accertare la presenza continua del coordinatore nel cantiere, ma identificare la prova delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza rispetto alla sostanzialità dei lavori svolti.
Questo in sintesi quanto enunciato dalla Sez. IV della Corte di Cassazione Penale, con sentenza del 16 settembre 2015, n. 37595, esaminando il ricorso di un coordinatore per l’esecuzione che si era visto condannare in Appello ai sensi dell’art. 40 del codice penale ( ai fini dei soli effetti civili essendo caduto in prescrizione il reato ai fini penali ) per l’infortunio occorso ad un operaio travolto dalla frana di una delle pareti dello scavo nel quale stava lavorando.
PSC OK MA ASSENZA DI VIGILANZA
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