Pubblichiamo un’altra sentenza in ordine al dovere di alta vigilanza del CSE che, in linea con l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, conferma il principio secondo il quale il dovere di vigilanza non riguarda la vigilanza momento per momento e la presenza fissa del coordinatore in cantiere, ma bensì la generale configurazione delle attività all’interno del cantiere.
IL FATTO
La Corte di appello di Trento aveva assolto, con motivazione “il fatto non sussiste”, il CSE di un cantiere dall’imputazione del reato di lesioni colpose per aver cagionato l’infortunio di un operaio per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Nello specifico al CSE veniva imputata, dallo stesso operaio infortunatosi, l’omessa verifica sulla corretta
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F.to Redazione Tecnica