Il distacco del lavoratore, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/03 e dal C.C.N.L. applicato è il fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente uno più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il DDL rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore. Occorre considerare che il distacco del lavoratore:
- che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore;
- che comporti un trasferimento a più di 50 km può avvenire solo per provate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
I requisiti della legittimità del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/03, Circolare 3/2004 e risposta ad Interpello 1/2011) sono:
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F.to Redazione Tecnica