Esaminiamo il distacco dei lavoratori come uno tra gli istituti, tra quelli che si introducevano, più “abusati”, in senso assoluto.
Secondo l’art. 2104 c.c., il lavoratore subordinato opera esclusivamente nell'interesse e sotto la direzione del proprio datore di lavoro, collaborando nell'impresa dalla quale è stato assunto, eseguendo con diligenza ed obbedienza le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dalla stessa e dai relativi vertici gerarchici.
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Di norma, quindi, un datore non può assumere e retribuire un lavoratore ponendo la sua attività a disposizione di un altro soggetto.
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F.to Redazione Tecnica