Disciplina in materia di distacco lavoratori
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La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto all’interpello presentato dalla Confindustria relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013):

l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa

LA RICHIESTA DI CONFINDUSTRIA SUL DISTACCO LAVORATORI

La Confindustria chiede nel dettaglio “se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato”.

Premesso che la Direzione Generale del Ministero del Lavoro ha acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, la stessa in premessa  evidenzia come l’INTERESSE richiamato all’interno dell’articolo 30 richiamato «debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico».

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Disciplina in materia di distacco lavoratori - RISPOSTA

La Direzione prosegue nella risposta all’interpello sul tema distacco lavoratori, come segue:

«Nel corpo del medesimo art. 30, il comma 4 ter chiarisce che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (conv da L. n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete. Ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario (cfr. ML circ. n. 35/2013), senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante.

https://youtu.be/FYwi8fXBfr4

Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

 

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