dispositivi anticaduta marcatura ce
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L'incrocio tra Normativa nazionale e norme tecniche UNI, non sempre agevolano il Professionista nel comprendere la risposta a certi quesiti, anche "semplici"; proponiamo un interessante quesito in merito a quali dispositivi anticaduta devono possedere la marcatura CE.

QUESITO

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della commissione del 24/11/2015, che ha limitato l'applicazione della presunzione di conformità alla direttiva 89/686/CEE della EN 795:2012, per i TIPI A C e D, non si potranno più marcare CE tali dispositivi non essendo più supportati da una norma armonizzata? e quindi si potrà tranquillamente auto prodursi dispositivi rispondenti alla UNI 11578, senza la necessità del percorso della marcatura CEE.

RISPOSTA

Ringraziandola della domanda che consente di fare chiarezza sul tema della certificazione CE si precisa che la marcatura CE, per questo genere di prodotti, deve essere apposta solo su quelli conformi ad una specifica normativa comunitaria di armonizzazione europea.

https://www.safetyfactory.it/2022/07/a-come-aggiornamento-formativo-abbecedario-del-cs/

A stabilire se un prodotto, pur rispondendo alla conformità di una norma tecnica europea, possa essere anche rispondente ai requisiti di una direttiva comunitaria sono gli organismi europei deputati.

DISPOSITIVI DI TIPO B-E

Nel caso specifico con decisione 2015/2181 del 24 novembre 2015 riportata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 390 del 26/11/2015 la commissione preposta ha ritenuto che solo i dispositivi tipo B ed E conformi alla norma EN 795:2012 sono DPI disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE e debbano essere marcati CE con le prerogative di certificazione richieste ai DPI.

DISPOSITIVI DI TIPO A-C-D

I dispositivi di tipo A,C,D conformi alla norma EN 795:2012 non possono essere marcati CE, in quanto ritenuti non aderenti alla direttiva 89/686/CEE che riguarda specificatamente i DPI.

https://youtu.be/rMqXKrs28nE

Questo significa che tali dispositivi non hanno l'obbligatorietà di essere certificati da un ente terzo notificato ma necessitano di una conformità rilasciata dal produttore che in proprio, o rivolgendosi a laboratori per la prova dei materiali, attesta la verifica dei requisiti del prodotto a quelli richiesti dalla norma tecnica.

Le norme tecniche stabiliscono esattamente le prove e le caratteristiche prestazionali che un prodotto deve superare ed ottemperare per essere ritenuto conforme. Per i dispositivi anticaduta oltre alla conformità alle prove specifiche è richiesta anche la conformità alla marcatura secondo la EN 365.

 

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