Un chiarimento sulla diversificazione tra oneri sicurezza e costi sicurezza, chi deve verificarli e/o calcolarli ed in quale fase dell'intervento, con particolare riferimento al ruolo del Coordinatore Sicurezza.
Il primo ambito da chiarire in merito agli importi della sicurezza è il giusto abbinamento dei termini “costi” e “oneri” che vengono comunemente utilizzati in modo generalizzato e non opportunamente distinto. Di seguito andiamo ad analizzare tale diversificazione ed evidenziare alcune verifiche/adempimenti che il Professionista incaricato (se nel caso) quale Coordinatore per la Sicurezza dovrà adempiere durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera. (A tale riguardo è possibile scaricare nell'area download uno schema sintetico in formato pdf)
ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI
Si definiscono ONERI SICUREZZA AZIENDALI i costi aziendali sostenuti al fine di ridurre i rischi specifici come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro; sono contenuti in quota parte all’interno dell’analisi delle voci relative alle fasi di lavorazione (cfr. D.P.R. 207/2010 art. 32). Gli oneri possono essere indicati in una specifica tabella che la Stazione Appaltante può inserire all’interno della documentazione atta alla formalizzazione dell’offerta da parte dell’operatore economico. La tabella potrà avere l’indicazione dei oneri relativi all’attivazione di misure specifiche al fine di ridurre i rischi aziendali e la definizione economica di dettaglio degli stessi per:
a. misure per la gestione del rischio aziendale;
b. misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto;.
Per quanto concerne le misure di cui al punto a:
- spese amministrative varie;
- DPI/DPC (questi ultimi se non previsti nel PSC);
- uso delle attrezzature di lavoro;
- redazione documenti;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle Emergenze;
- formazione, Informazione e Addestramento;
- servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
Per quanto concerne le misure di cui al punto b:
- Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008;
- impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente.
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