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Cosa occorre fare in caso di demolizione di un apparecchio di sollevamento?.

In generale al punto 5.3.3 dell’Allegato II il DM 11 aprile 2011 prevede che il Datore di Lavoro comunichi la demolizione (cessazione dell’esercizio) alla sede dell’INAIL competente per territorio. Più in particolare in caso di demolizione possono verificarsi i seguenti casi:

DEMOLIZIONE ARECCHIO DI SOLLEVAMENTO NON MARCATO CE DENUNCIATO MA NON ANCORA OMOLOGATO

occorre comunicare la demolizione apparecchio di sollevamento all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia indicando la ragione sociale della Ditta, il tipo di apparecchio completo di tutti i dati identificativi (fabbricante, n° di fabbrica, n° di matricola ISPESL/INAIL, ecc.) per consentire l’archiviazione della pratica.

APPARECCHIO NON MARCATO CE DENUNCIATO E GIA’ OMOLOGATO DA INAIL

è in regime di verifiche periodiche successive. Va comunicata la demolizione all’ufficio ISPESL/INAIL che ha rilasciato il libretto/Scheda tecnica dell’apparecchio.

DEMOLIZIONE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO MARCATO CE DENUNCIATO MA NON SOTTOPOSTO ALLA PRIMA VERIFICA INAIL

la comunicazione va fatta all’ufficio INAIL che ha ricevuto la denuncia; se l’utente ha trasmesso richiesta di prima verifica ad un ufficio INAIL diverso (a seguito di spostamento dell’apparecchio) la comunicazione va fatta anche a quest’ultimo ufficio per l’archiviazione della pratica.

APPARECCHIO MARCATO CE DENUNCIATO E GIA’ SOTTOPOSTO ALLA PRIMA VERIFICA INAIL

è in regime di verifiche periodiche successive. Va comunicata la demolizione all’ufficio ISPESL/INAIL che ha rilasciato il libretto/Scheda tecnica dell’apparecchio.

Fonte:  verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento cose e persone – risposte ai quesiti frequenti

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F.to Redazione Tecnica