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Qual'è la definizione di comportamento abnorme e quando si può parlare di questa dinamica? Riportiamo le riflessioni del Consigliere della IV Sezione penale della Corte di Cassazione Patrizia Piccialli:

Il problema, in questa prospettiva, è quello di ricostruire in che termini la condotta del lavoratore possa ritenersi imprevedibile ed inevitabile, sì da poter assurgere a causa unica ed autonoma dell'evento lesivo, con esclusione della responsabilità del datore di lavoro (ex articolo 41, comma 2, c.p.).

https://www.safetyfactory.it/2022/07/c-come-conflitto-di-interessi-abbecedario-del-cs/

COMPORTAMENTO ABNORME E LA LINEA DI CONFINE

Ciò può verificarsi in presenza di comportamenti “abnormi” del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. In questa prospettiva, tradizionalmente era stato escluso che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile (cfr., per utili riferimenti, tra le altre, Sezione IV, 5 dicembre 2007, San Martino).

https://youtu.be/bQmJwJWMkFg

IL CARATTERE DELL'ABNORMITA'

Con la sentenza della Sezione IV, 10 novembre 2009, parte civile Iglina ed altro in proc. Brignone ed altri si è esteso il concetto di “abnormità”, ammettendo che questo possa ravvisarsi anche in situazioni e in comportamenti “connessi” con lo svolgimento delle mansioni lavorative.

In tale occasione, la Corte di legittimità, riprendendo alcuni spunti giurisprudenziali (cfr. Sezione IV, 3 giugno 2004, Giustiniani; nonché, Sezione IV, 27 novembre 1996, Maestrini), ha puntualmente precisato che il carattere dell’abnormità può essere attribuito non solo alla condotta tenuta in “un ambito estraneo alle mansioni” affidate al lavoratore e, pertanto, concettualmente al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ma anche a quella che pur “rientrando nelle mansioni proprie” del lavoratore sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.

DEFINIZIONE DI COMPORTAMENTO ABNORME (tipica)

Ciò che conta, in sostanza, è la considerazione della prevedibilità/imprevedibilità della condotta del lavoratore, che può presentarsi negli stessi termini anche quando si discuta di attività strettamente connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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