E’ stato presentato all’attenzione del Parlamento il DdL 743/2018 ‘Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro’ su iniziativa dei senatori Nunes e Patuanelli; il dispositivo prevede delle modifiche/integrazioni agli articoli 26 e 100 del D.Lgs. 81/2008 come di seguito riportato:
All’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Qualora la singola voce che compone il costo relativo alla sicurezza contempli attività di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima deve essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174».
All’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV, fermo restando che qualora una singola voce dei costi della sicurezza contempli le attività di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima dovrà effettuarsi nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174».
Il DdL 793/2018 si basa sul principio di interesse pubblico legato al tema della sicurezza in cantiere; seguendo la giurisprudenza UE l’applicazione dei minimi tariffari sarebbe giustificata proprio dalle ragioni legate a tale principio, andando così ad annullare il principio acquisito dell’impossibilità di applicare tariffe e minimi stante il principio di libera concorrenza.
Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei 10 dieci mesi di quest’anno sono state 945, 81 in più rispetto alle 864 denunciate tra gennaio e ottobre del 2017 (+9,4%). L’aumento è dovuto soprattutto all’elevato numero di decessi avvenuti lo scorso mese di agosto rispetto all’agosto 2017, alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti “plurimi”, ovvero quelli che causano la morte di due o più lavoratori. (fonte INAIL)
Con i dati estrapolati dagli open data INAIL relativi ai primi 10 mesi del 2018, la sicurezza sul lavoro, oltre ad essere un tema di interesse pubblico è una vera e propria piaga sociale che si origina da mancanze più o meno accentuate di tutta la filiera.
Il testo integrale del DdL 743/2018 è disponibile nell’area download.
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