PSC POS DVR data certa
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L’obbligo sull’attestazione della data certa è richiamato nel D.Lgs. 81/2008 dal comma 2 - art. 28 Oggetto della Valutazione dei rischi come di seguito riportato:

Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere…

Oltre alla sottoscrizione congiunta del documento, così come riportato all’interno del comma, quali sono dunque le possibilità di attestare la data dei documenti?

  • autentica notarile;
  • autentica di ente pubblico;
  • invio a mezzo PEC;
  • firma digitale sul documento;
  • spedizione a mezzo raccomandata A/R del documento “a vista” senza busta.

https://youtu.be/0TLGaPlHEoU

Ricordiamo che l’autentica postale come metodo di apposizione della data certa, è un servizio che Poste Italiane non eroga più dall’anno 2016. Oltre alla normativa, l’obbligo di apporre data certa ai documenti deriva anche dalla passata giurisprudenza; nell’anno 2008 proprio successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, la Suprema Corte di Cassazione si esprime sul tema della data certa all’interno di una sentenza (n. 43840) avente ad oggetto la designazione di alcune figure aziendali.

l'esecuzione dell'adempimento (omessa designazione – ndr) sarebbe potuta essere dimostrata, come correttamente osservato, soltanto con la produzione di un documento avente data certa anteriore a quella dell'accertamento, mentre quello depositato dall'imputato è privo di data certa, donde la sua inidoneità, al pari della dedotta prova testimoniale, a provare a essere stato formato prima dell'accertamento (cit.)

DATA CERTA NEI DOCUMENTI DI CANTIERE

 

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