Pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare 22/2015 avente come oggetto “Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011 – Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo71, comma 13 del medesimo decreto legislativo”.
La Commissione del Ministero del Lavoro ha quindi evidenziato le esperienze professionali che il personale incaricato delle verifiche di cui all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81 del 2008 deve possedere; nello specifico il comma sopra riportato cita:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.”
Le esperienze possono essere state acquisite tramite l’attività di addestramento come verificatore per ogni specifico gruppo di attrezzature che si articola con:
- affiancamento a verificatori abilitati che vanno ad assumere la funzione di Tutor con evidenza scritta al termine della verifica riportata da quest’ultimo con la dicitura “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il Sig. …….. con indicazione del suo Titolo Professionale”;
- verifica mensile di almeno due attrezzature di diversa tipologia nell’ambito dello stesso gruppo, copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.
La Circolare 22/2015 è disponibile in formato pdf nell’area download.
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