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Una nuova sentenza della Cassazione che ribadisce che la culpa in eligendo e la culpa in vigilando gravano sul committente. Il comportamento di quest’ultimo in merito alle opportune verifiche preventive e alla gestione anche di un’unica impresa possono portare ad infortuni (anche mortali) di cui viene chiamato a rispondere direttamente e con pesanti condanne.

IL FATTO

Il fatto oggetto della sentenza n. 55180/2016 (Cassazione Penale – Sez. IV) riporta all’attenzione degli addetti ai lavori la criticità più volte rimarcata di una maggiore informazione nei riguardi del committente, soprattutto nei casi in cui lo stesso di trova a doversi interfacciare con il soggetto esecutore, senza il filtro di un Professionista addetto ai lavori.

https://youtu.be/f2yQrOkTti8

Nei fatti, a seguito dell’infortunio mortale di un dipendente della Ditta incaricata dal Committente per lavori su un impianto fotovoltaico in copertura, veniva condannato dalla Corte di Appello di Messina il committente dei lavori, mentre procedura separata era riservata al Datore di Lavoro dell’operaio deceduto a seguito di lesioni gravi dovute alla caduta da oltre 8 mt.

LA POSIZIONE DEL DdL

In premessa va sottolineato come la posizione del Datore di Lavoro era particolarmente critica vista la contestata mancanza delle più elementari norme sulla sicurezza; come evidenziato anche dalla sentenza della Cassazione, il Datore di Lavoro non aveva redatto alcun piano specifico per analizzare rischi, criticità ed operatività da adottare nel lavoro in questione, senza aver cura di prevedere l’uso prioritario di dispositivi di protezione collettiva.

https://youtu.be/WUWsudZFAiM

Nel caso in questione infatti l’accesso alla copertura era garantito da una semplice scala appoggiata alla falda del tetto e si evidenzia come il comportamento incauto dell’operaio che, lanciando per intero il pannello solare, ha perso l’equilibrio cadendo dalla copertura non può rappresentare un comportamento abnorme o un nesso causale diretto visto che proprio il Datore di Lavoro aveva omesso oltre all’uso di opportuni DPC, anche l’obbligatoria informazione e formazione ai propri dipendenti.

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F.to Redazione Tecnica