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Come indicato all'interno dell'art. 92, il CSE deve procedere alla segnalazione delle irregolarità in cantiere, qualora dovesse riscontrare criticità da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, dandone comunicazione al committente e proponendo a questi, a seconda della gravità delle inosservanze riscontrate:

  • la sospensione dei lavori (integralmente o limitatamente, a seconda delle conseguenze di rischio);
  • l’allontanamento dell’impresa (sino, eventualmente, al ripristino delle condizioni di legalità);
  • la risoluzione del contratto.

Quest’ultima, estrema ipotesi, rientra a pieno titolo nel potere (e nel dovere) giuridico del coordinatore.

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro (oggi Ispettorati Territoriali del Lavoro, ndr) territorialmente competenti (art. 92 comma 1 lettera E).

Il punto di rottura si manifesta “nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione”, poiché, in questo caso, il coordinatore sarà obbligato per legge (a rischio di risponderne penalmente) a segnalare l’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e all’Ispettorato del Lavoro, che adotteranno i dovuti provvedimenti.

segnalazione delle irregolarità in cantiere

Per capire quanto possa apparire “gravoso” questo disposto normativo, non bisogna dimenticare che il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è un soggetto nominato (e retribuito) dal committente o dal responsabile dei lavori.

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