Il tema di un coordinatore sicurezza non iscritto all'Albo Professionale e di conseguenza con un regime fiscale e prevenzionistico separato dalle Casse Previdenziali Ordinistiche, è stato, nel corso degli anni, oggetto di numerosi equivoci.
L’obbligo del non è mai stato presente all’interno delle normative di riferimento a partire dal D.Lgs. 494/96 che all’art. 10 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori” recitava:
“1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.”
Il passaggio veniva successivamente ampliato dall’art. 9 delD.Lgs. 528/99:
“1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;"
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni."
Il limite dell’iscrizione ad Ordini o Collegi Professionali era riferito all’epoca, come spartiacque per l’effettiva dimostrazione dell’attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Tale criterio è stato poi chiarito nel corso degli anni soprattutto per i Professionisti Diplomati che potevano considerare anche le esperienze svolte nel tirocinio come anni effettivi di espletamento dell’attività lavorativa.
https://youtu.be/0TLGaPlHEoU
La pubblicazione del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 ha dettagliato altresì nello specifico quali tipologie di Lauree possono essere valide al fine del conseguimento dell’abilitazione quale Coordinatore per la Sicurezza in cantiere, così come dettagliato all’interno del link sottostante:
Chiarito quindi quali sono i titoli di studio e le “esperienze” da dimostrare al fine di poter intraprendere il percorso come Coordinatore per la Sicurezza in cantiere e che non vi è mai stato alcun obbligo normativo per l’iscrizione del Professionista a Ordini o Collegi Professionali, analizziamo ora la posizione di tutti quei Professionisti che, pur avendo conseguito un titolo di studio idoneo all’abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza in cantiere, corso abilitante e opportuna esperienza professionale, si trovano ad esercitare tale ruolo in regime contributivo extra Casse di previdenza professionali.
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F.to Redazione Tecnica