CSP e CSE
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Il continuo evolversi della situazione del settore edilizio e le profonde difficoltà che tale variabilità può comportare nel mondo dei Professionisti induce a poter analizzare alcuni aspetti legati al CSP e CSE e ciò che sta accadendo nell’ultimo periodo in regimi concorrenziali così “estremi” legati al libero mercato.

La prima riflessione può essere dedicata a ciò in cui si trasformerà la Libera Professione nel breve-medio periodo, con l’ingresso nel mercato di Service che iniziano a bypassare la filiera Professionista-Cliente a partire da altri ambiti tecnici come le Attestazioni di Prestazione Energetica per passare anche a primi esempi di operazioni catastali.

Questo non può che comportare una valutazione sull’ingresso di queste grandi Aziende all’interno della catena di lavoro dei Tecnici che potrebbero trovarsi per molti aspetti professionali a dover operare indirettamente per i “propri” clienti, tra cui inevitabilmente anche come CSP e CSE.

Lasciamo al lettore ogni valutazione di dettaglio su questo aspetto non essendo compito di chi scrive quello di giudicare l’andamento del mercato ma di porre punti di riflessione che possano essere propedeutici ad una visione d’insieme piuttosto che di brevissimo periodo.

IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Dai colloqui intercorsi tra la Redazione e Tecnici Liberi Professionisti operanti su tutta Italia anche con il ruolo di CSP e CSE, a seguito degli obblighi abilitativi e di aggiornamento professionale previsti dalla vigente Normativa, appare evidente sottolineare come uno dei problemi maggiormente riscontrati in sede preliminare all’assegnazione della prestazione da parte del Committente sia il poter verificare la parità di condizioni professionali per abilitazione/aggiornamento professionale atte a garantire la medesima condizione di partenza e presentazione al cliente dell’offerta economica vera e propria.

VERIFICA PRELIMINARE

In sintesi la domanda che molti Professionisti si pongono con sempre maggior insistenza è come fare a verificare se il collega o i colleghi “contro” cui partecipano tramite l’invio di offerta economica al cliente siano effettivamente e regolarmente abilitati ed aggiornati così come prevede il T.U. D.Lgs. 81/2008. Il quesito, ovviamente lecito per i Professionisti dovrebbe essere un punto fermo preliminare per Committente sia privato ed a maggior ragione Pubblico che paga però direttamente la difficoltà di informazione di dettaglio rispetto ad una Norma così specifica e complessa.

Partiamo quindi da quelle che devono essere le sensibilità (doveri) del Committente/Responsabile dei Lavori che in base alle casistiche che non andiamo ad analizzare in questo articolo, provvede alla nomina del Coordinatore Sicurezza per la Progettazione/Esecuzione così come previsto all’interno del T.U. D.Lgs. 81/2008 art. 90 “Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori”.

GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente o Responsabile dei Lavori oltre alla nomina non può esimersi dalla verifica delle condizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 per l’ottenimento/mantenimento dell’esercizio della qualifica di Coordinatore per la Sicurezza da parte del Professionista. E’ chiaro però che il rispetto di tale adempimento subisce influenze dirette ed indirette alimentate principalmente dalla scarsa informazione in materia e/o da altre necessità comunque non giustificabili.

VERIFICHE DEL COMMITTENTE

In parallelo viene riscontrata la difficoltà tra i Professionisti, indicata all’inizio dell’articolo, di poter partecipare a gare, soprattutto nel settore privato, dove sia riscontrabile in via preliminare l’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 per l’adempimento del ruolo di CSP e CSE.

La verifica appare sempre più opportuna al fine di garantire effettiva parità di competenze professionali tra colleghi nella considerazione che numerosi sono i casi in cui più di un dubbio si è manifestato in molti dei Tecnici con cui mi sono confrontato, relativamente all’effettiva capacità professionale di colleghi con cui si sono confrontati in sede di offerta. Incertezze che spesso si sono evidenziate come assolutamente fondate, nel momento di esecuzione dell’opera dove il ruolo di Coordinatore veniva “distribuito” dal soggetto aggiudicatario ad altro collega “terzo” e nel peggiore dei casi appurate durante le verifiche ispettive.

L’assenza in taluni casi della dovuta deontologia professionale implica quindi la realizzazione di un processo di controllo/verifica in cui ogni Professionista può essere integrato o può aver modo di utilizzare per propria tranquillità.

Lo spunto alla soluzione del problema possiamo individuarlo all’interno di un’idea evidenziata nell’articolo:

dove viene individuata come possibile soluzione al problema la creazione di un albo informatico nazionale di Tecnici abilitati al ruolo, validato/aggiornato tramite gli Organi Ispettivi competenti e/o presso i Collegi ed Ordini Professionali.

L’ESEMPIO DI BOLZANO

Tale idea non può essere definita totalmente innovativa o originale, sono presenti a livello locale alcuni tentativi di creazione/gestione di Albi similari, come per la Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige che facendo seguito alla Legge Provinciale 41/1988 “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell‘ambiente e del lavoro” (disponibile nel “download”) ha istituito l’Elenco Provinciale degli Esperti della Sicurezza.

art. 22 Esperti della sicurezza

E‘ istituito presso l‘ufficio sicurezza del lavoro un elenco provinciale degli „esperti della sicurezza“. L‘iscrizione avviene per titoli ed esami. L‘elenco è strutturato su tre gradi, connessi con i diversi livelli di qualificazione e complessità di compiti in essi previsti ed i diversi gradi di qualificazione professionale richiesta per accedervi

L’esperienza alto atesina è volta addirittura ad implementare le abilitazioni già conseguite traslando quindi il Professionista ad un grado di certificazione superiore ma rimane inalterato il senso generale in cui l’Istituzione Pubblica si pone a ulteriore tutela dell’utente che avesse necessità di individuare con certezza questo tipo di profili professionali riconosciuti e certificati.

Proprio quest’ultimo passaggio potrebbe essere la soluzione al problema o comunque alla criticità concorrenziale sopra riportata, prima che la stessa si tramuti in vera e propria concorrenza sleale.

Rif. Legge Provinciale 41/1988 “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell‘ambiente e del lavoro” (disponibile nel “download” all’articolo)

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