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In molti altri nostri articoli abbiamo posto il nostro focus sulla figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, il professionista del settore tecnico che è obbligatorio nominare quando più imprese esecutrici si ritrovano a lavorare nello stesso cantiere, anche se in momenti differenti.
Abbiamo parlato del ruolo di questo professionista ricopre e differenziato i compiti e le mansioni che è chiamato a svolgere a secondo che sia nominato in fase di progettazione (CSP) o in fase di esecuzione (CSE).
Quest’oggi attingeremo alle direttive contenute nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro per approfondire l’argomento dei requisiti minimi fondamentali per accedere alla professione e dei termini della formazione obbligatoria.

Requisiti Minimi del CSP e del CSE

La prima domanda è proprio “chi può fare il coordinatore per la sicurezza” e la risposta è stata in parte data nella nostra prefazione.
Si tratta di un profilo riservato ai professionisti del settore tecnico come architetti, ingegneri o geometri ad esempio che devono essere in possesso di un titolo di studio attinente, di esperienza lavorativa ma soprattutto di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Citando l’articolo 98 del D.Lgs 81, CSP e CSE devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

In un nostro precedente articolo vi abbiamo già esposto come, al momento della nomina al Committente debba effettuare il controllo dei requisiti del Coordinatore della Sicurezza e assicurarsi quest’ultimo sia in possesso anche dell’attestato di frequenza a corsi di formazione in materia di sicurezza.

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Formazione del Coordinatore per la Sicurezza: abilitazione e aggiornamento

La normativa prevede che il Coordinatore svolga un apposito corso della durata di 120 ore per ottenere l’abilitazione e poter svolgere la professione in maniera regolare. Il programma del corso ha dei contenuti minimi stabiliti dalla legge e contenuti nell’Allegato XIV, il quale sancisce che le 120 ore complessive devono essere suddivise in:

  1. Modulo normativo-giuridico di 28 ore
    all’interno del quale verranno introdotti e analizzati i principali riferimenti normativi nazionali ed europei, le leggi quadro e i decreti che regolano le attività cantieristiche;
  2. Modulo tecnico di 52 ore
    con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro in cantiere, agli obblighi e i doveri dei vari soggetti partecipi della sicurezza, ma soprattutto ai rischi derivanti dell’attività lavorativa;
  3. Modulo metodologico/organizzativo di 16 ore
    durante il quale il futuro coordinatore acquisirà la metodologia e la capacità organizzativa necessarie per redigere i documenti obbligatori, organizzare e coordinare il lavoro delle varie imprese coinvolte;
  4. Parte Pratica di 24 ore
    nello specifico in questa parte si farà esperienza diretta, tramite esempi pratici e simulazioni di tutto ciò che si è appreso a livello teorico nei precedenti moduli.

Il candidato che porterà al termine almeno il 90% delle ore previste potrà sostenere l’esame di valutazione finale davanti ad un’apposita commissione costituita da almeno 3 dei docenti del corso.

Lo stesso allegato XIV stabilisce che l’attestato di frequenza ottenuto dal corso di formazione iniziale debba essere aggiornato periodicamente per rinnovare le competenze e le conoscenze possedute dal soggetto ed uniformarle ad eventuali cambiamenti normativi intercorsi tramite un corso di aggiornamento da effettuare ogni 5 anni della durata di 40 ore.
Ricordiamo che il mancato aggiornamento ha delle conseguenze.

https://youtu.be/Zrzcak9YCJA

Corsi per Coordinatori per la Sicurezza in e-learning: sono validi?

Ai sensi dell’accordo tra Stato e Regioni del 7 luglio 2016 i corsi di sicurezza online erogati in modalità e-learning sono validi.
Nello specifico per il coordinatore della sicurezza sarà possibile svolgere in e-learning:

 

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