Analizziamo la sentenza della Cassazione n. 20095/2018 inerente un crollo in cantiere di una parte di edificio, infortunio di un lavoratore e la responsabilità del Progettista e DL, ferma restando la presenza del coordinatore sicurezza.
Il caso in esame è relativo a lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio commissionati dalla Società XXX (L.A. legale rappresentante) all’Impresa YYY (M.M. legale rappresentante) mentre i Professionisti coinvolti a vario titolo erano:
- L.G. nella sua qualità di Ingegnere DL strutture;
- L.S. nella sua qualità di Geometra DL architettonico;
- D.G. nella sua qualità di Ingegnere Coordinatore Sicurezza.
Crollo in cantiere - IL FATTO
Venivano condannati dal Tribunale di Lucca M.M. quale legale rappresentante dell’impresa affidataria, L.G. quale DL strutture e L.S. quale DL architettonico per i reati agli artt. 81, comma 1, 449, 434 e 590, comma 3, cod. pen. a seguito del crollo di una porzione della copertura di detto edificio unitamente al cedimento di due solai di calpestio interpiano e di una porzione del muro portante centrale.
Dinamiche del crollo in cantiere
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