L’effetto pendolo come valutazione inderogabile nella corretta progettualità di sistemi anticaduta tali da non generare conseguenze “indirette” agli operatori nel caso di scivolamento. Nell’analisi progettuale relativa alle casistiche di lavori in copertura rientranti all’interno dell’applicazione delle normative regionali (ove previste) per la progettazione ed installazione di sistemi anticaduta a seguito di determinati lavori in copertura, uno dei principali rischi da valutare è indubbiamente il cosiddetto effetto pendolo.
Nel momento in cui l’operatore regolarmente imbracato e collegato al sistema di ancoraggio, sia oggetto di una caduta sia essa “consapevole” o “inconsapevole” può con tutta probabilità innescarsi un movimento laterale con conseguente oscillazione producendo così l’effetto pendolo.
Essendo l’oscillazione incontrollabile è chiaro che le valutazioni devono intervenire per evitare urti laterali su oggetti presenti quali per esempio abbaino, terrazza e simili o anche su facciate limitrofe; l’effetto pendolo ha negli angoli della copertura il suo sviluppo peggiore, anche nella considerazione che in caso di caduta, la corda stessa subisce l’usura dovuta appunto allo sfregamento sul bordo di quest’ultima.
IPOTESI DI CADUTA
La valutazione che il Professionista deve attivare è legata ad un’ipotesi di caduta al di là della linea della gronda e/o allo scivolamento entro la copertura.
In quest’ultimo caso la determinazione dell’effetto pendolo deve essere calcolata valutando la presenza di appendici strutturali o impiantistiche sulla copertura, considerata la possibile elasticità/freccia del sistema punto di ancoraggio.
La valutazione di un’operatività indicativa di almeno 30° rispetto all’ipotetica verticale di caduta/scivolamento, a prescindere dal modo e dai sistemi con cui l’operatore è collegato, consente una consistente riduzione delle conseguenze dovute appunto all’effetto pendolo.
Per ultimo, se il Professionista ha progettato il sistema con l’utilizzo di collegamento retrattile da parte dell’operatore, questo dovrà essere dotato di dispositivo di bloccaggio, con l’angolo generalmente di 30°.
Riassumendo quindi, l’analisi delle ipotetiche conseguenze a seguito di caduta/scivolamento è spesso “sottovalutata”, soprattutto nei casi in cui sono le imprese che installano il sistema anticaduta a voler fornire un progetto “aggiornato” rispetto a quello del Professionista, spesso per soli fini commerciali onde poter ottenere maggior utile sul lavoro.
Ricordiamo che solo per alcune Regioni vige una specifica normativa sulle linee vita ma ove previste, è ormai chiaro anche dalla giurisprudenza in materia che l’assenza/incompletezza di una progettualità con analisi di dettaglio sulle conseguenze, comporta una responsabilità diretta del Progettista della sistema.
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F.to Redazione Tecnica