conformità delle scale portatili
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All’interno dell’allegato XX del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 troviamo tra le altre le indicazioni per la conformità delle scale portatili. L’allegato cita testualmente:

E’ riconosciuta la conformità delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
• dell’INAIL (ex ISPESL);
• delle università e dei politecnici dello Stato;
• degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
• autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico;
• laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131  parte 1a e parte 2a;
• una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131  parte 1a e parte 2a.
L’attrezzatura legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche schede tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Conformità delle scale portatili – ART. 113

All’art. 113 “Scale” indica nel dettaglio le caratteristiche anche delle scale a mano:

Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.

Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3.

Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

 

Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

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