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I conflitti di interessi in cantiere potrebbero materializzarsi molto più spesso di quanto si possa credere; per aiutare a comprendere certe dinamiche riportiamo la risposta ad un quesito presentato all’attenzione della Regione Piemonte:

La norma stabilisce espressamente che il datore di lavoro di un’impresa esecutrice non può essere coordinatore di esecuzione, ma non ammette né vieta che tali figure possano essere “uomini d’impresa”. Le figure indicate, va però detto, sono o dovrebbero essere persone di fiducia del committente, dovrebbero dare consigli e coadiuvarlo nella programmazione e “gestione ” della sicurezza in cantiere.

Tali delicate funzioni però, per come è costruito l’impianto normativo, si potrebbero scontrare con le necessità o le scelte dell’impresa e porterebbero conseguentemente il responsabile dei lavori o il coordinatore a dover fare scelte inconciliabili fra le due parti a cui devono rendere conto.

La situazione descritta è difficilmente sostenibile e, cosa che interessa certamente il legislatore, espone l’interessato alla tentazione di patteggiare fra le esigenze di sicurezza, con i conseguenti compiti che la norma gli assegna, in materia, e la necessità dì mantenere buoni rapporti con l’impresa con la quale ha una dipendenza economica o dei rapporti d’affari.

Si fa inoltre presente che il committente nominando un responsabile o un coordinatore fra “uomini dell’impresa appaltatrice o esecutrice” è esposto al rischio di coinvolgimento in eventuali procedimenti giudiziari, in quanto si può configurare a suo carico l’assegnazione dei compiti previsti dalla norma a persona che nella pratica non è in grado di assolverli.

CONFLITTI DI INTERESSI IN CANTIERE – SINTESI

Condizioni di opportunità legate alla necessità di garantire trasparenza di ruoli e di comportamenti, indipendenza e piena libertà decisionale per le figure indicate, fanno ritenere sostanzialmente incompatibile la nomina dei responsabili dei lavori e dei coordinatori fra persone legate da rapporti con le imprese appaltatrici ed esecutrici dei lavori. Una tale nomina esporrebbe peraltro il committente a ipotesi di “culpa in eligendo” per aver scelto
un soggetto non idoneo a ricoprire il mandato assegnategli.

Fonte: LINEE GUIDA della Regione Piemonte PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITA’ emerse in fase di applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza del lavoro nei CANTIERI EDILI temporanei e mobili

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