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La complessità del tema linee vita in condominio deve essere affrontata con una serie di approfondimenti che andranno ad analizzare:

  • normativa nazionale e regionale;
  • il ruolo dell’Amministratore;
  • Elaborato Tecnico della Copertura e Fascicolo dell’Opera;
  • comportamenti dei condomìni;
  • idoneità tecnico professionale degli operatori;
  • verifiche preliminari all’intervento;
  • deleghe all’affittuario;
  • i passaggi di proprietà;
  • il responsabile della manutenzione dei sistemi.

L’entrata in vigore di specifiche normative regionali in materia di sistemi anticaduta e linee vita e la particolarità delle casistiche riportate all’interno delle legislazioni (meglio dettagliate sotto) sembra aver ottenuto un effetto “opposto” rispetto ad una maggiore sensibilizzazione sul tema per i Proprietari/Conduttori di immobili.

Linee vita e condominio – NORMATIVA LOCALE

Solo alcuni Enti locali hanno legiferato in materia di linee vita e sistemi anticaduta per interventi riconducibili alle coperture degli edifici e/o alle facciate. L’elenco sotto riportato ed il collegamento all’approfondimento sull’analisi normativa per la Regione/Provincia di riferimento, indicherà in dettaglio quali le condizioni tecniche e le operatività a cui i soggetti chiamati in causa devono provvedere, siano essi Progettisti, Direttori dei Lavori, Coordinatori, Proprietari/Conduttori.

Friuli Venezia Giulia

Toscana

Provincia Autonoma di Trento

Lombardia

Piemonte

Umbria

Veneto

Liguria

Sicilia

Emilia Romagna

Marche

Campania

Ferme restando le norme locali, queste prendono ovviamente spunto da principi base richiamati all’interno delle normative nazionali di riferimento tra cui il Testo Unico D.Lgs. 81/2008.

L’assenza di requisiti, siano essi di natura “geografica” e/o di tipologia degli interventi, non elude l’Amministratore di Condominio dal dover prendere atto degli obblighi previsti proprio dalla normativa nazionale e dal rispetto di questi ultimi anche per interventi “spot” di brevissima durata da parte di soggetti esecutori.

L’Amministratore proprio in base alle deleghe inserite all’interno del suo incarico può risultare Committente delle opere vista proprio perché è «Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione» così come indicato proprio all’interno del T.U. D.Lgs. 81/2008.

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