Il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di evento da solo sufficiente a cagionare l’infortunio, e quindi ad escludere la responsabilità dei destinatari dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando tale comportamento risulta essere del tutto estraneo al processo produttivo, del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto alle mansioni da eseguire.
La Suprema Corte torna nuovamente a confermare l’ormai costante orientamento in materia di abnormità del comportamento del lavoratore e di valutazione del nesso di casualità tra tale tipo di condotta e gli eventi lesivi occorsi in cantiere, confermando come la condotta negligente e imprudente, non rappresentando una condotta eccezionale rispetto al contesto lavorativo, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti tenuti ad adempiere alle misure di prevenzione degli infortuni.
La pronuncia è stata emanata in luogo a seguito dell’esame del ricorso presentato da un coordinatore per la sicurezza che si era visto condannare sia in primo che in secondo grado per aver colposamente cagionato la morte di un operaio caduto, il primo giorno di lavoro (marzo 2006), da una scala dall’altezza di ca. 6 metri durante alcuni lavori di demolizione.
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Nello specifico la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Messina, poi confermata anche se in parziale riforma dalla Corte di Appello di Messina, individuava la colpa del coordinatore nell’aver omesso di verificare che venissero applicate correttamente all’interno del cantiere sia le disposizioni contenute nel PSC che le procedure di lavoro.
Comportamento anomalo del lavoratore - Ricorso del CS
Avverso tali sentenze il coordinatore per la sicurezza proponeva ricorso deducendo, tra i vari motivi, vizio di motivazione in riferimento all’esclusione, da parte dei giudici di merito, del carattere eccezionale della condotta negligente e sprovveduta dell’operaio deceduto, il cui accertamento avrebbe escluso il nesso di casualità tra l’evento mortale e le omissioni a lui addebitate.
Contenuti del PSC
Nello specifico il coordinatore osservava nel proprio ricorso come, essendo stato oltretutto previsto nel PSC l’obbligo da parte dei lavoratori in cantiere di rifiutarsi di lavorare in condizioni di rischio per la sicurezza, l’interruzione del nesso di casualità per condotta anomala e abnorme poteva riconoscersi anche nell’esecuzione in maniera del tutto imprudente delle mansioni lavorative assegnate.
Mancata informazione
Inoltre lamentava il fatto che l’evento mortale era accaduto subito il primo giorno di avvio dei lavori nella parte esterna dell’immobile e che l’appaltatore non lo aveva preavvertito né dell’avvio dei lavori né della presenza del nuovo operario in cantiere.
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DIRITTO
La Corte di Cassazione, analizzando il ricorso e nello specifico le doglienze di cui sopra, ha ritenuto plausibile l’accertamento operato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Messina ricordando che i comportamenti imprevedibili e imprudenti rientrano nel novero delle violazioni che devono essere preliminarmente neutralizzate attraverso l’adozione di accorgimenti e le opportune misure di prevenzione.
La sentenza specifica come solo in pochi pregressi casi è stato ritenuta plausibile l’interruzione del nesso di causalità, tra l’infortunio e le figure addette alla prevenzione, per comportamento anomalo del lavoratore anche durante lo svolgimento delle mansioni assegnate. Si richiamano infatti casi in cui, nonostante fossero stati assolti tutti i doveri formativi, informativi e precauzionali da parte del datore di lavoro e delle altre figure che ricoprivano posizioni di garanzia in cantiere, i lavoratori avevano assunto comportamenti del tutto impropri.
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