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Al momento della nomina Coordinatore Sicurezza il Committente (o del Responsabile Lavori) deve aver svolto una serie di accertamenti sulla reale abilitazione del Professionista per quel ruolo; sono presenti in rete numerose modulistiche relative a tale operatività, più o meno dettagliate ma sovente con un’indicazione che può non essere del tutto corretta, relativamente alla verifica proprio delle reali condizioni di abilitazione del Professionista al ruolo individuato.

Richiamando brevemente il concetto di culpa in eligendo e culpa in vigilando il Committente (o del Responsabile Lavori) non può accettare sommariamente l’autodichiarazione sintetica del Tecnico ove lo stesso si dichiara genericamente in “possesso dei requisiti di Legge”.

A maggior tutela e rispetto della normativa, il Committente (o del Responsabile Lavori) dovrà pretendere dal Professionista la produzione della copia dell’attestato inerente la sua abilitazione ad operare come Coordinatore Sicurezza e i relativi aggiornamenti formativi previsti.

nomina coordinatore sicurezza e Testo Unico

A tale riguardo per l’art. 98 del D.Lgs. 81/2008Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”  si deve dimostrare il possesso di uno dei seguenti requisiti:

Nell’area download, è disponibile la modulistica “LETTERA INCARICO COORDINATORE” con nomina del Committente o del Responsabile Lavori.

A) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

B) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.”

Tutti i soggetti rientranti all’interno di tale elenco, devono essere in possesso di “attestato di frequenza … a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia”.

Dal richiamato obbligo sono esclusi i soggetti:

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