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Il Consigliere della IV Sezione penale della Corte di Cassazione Patrizia Piccialli affronta la tematica della colpa del lavoratore e della posizione del Datore di Lavoro:

La tematica della “colpa” del lavoratore merita di essere approfondita, proprio per apprezzare l’effettivo ambito di operatività del principio sopra indicato, a volte tralaticiamente ripetuto, in forza del quale la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto [ciò che si verifica assai di rado] i caratteri dell’”abnormità”, risultando eccezionale ed imprevedibile.

IL DATORE DI LAVORO RISPONDE SEMPRE IN VIRTU' DELLA SUA POSIZIONE DI GARANZIA?

Occorre fare attenzione a non trasformare il concetto di condotta abnorme del lavoratore in una formula retorica, destinata a non trovare mai applicazione, con il risultato di una tutela prevenzionistica iperprotettiva, in cui il datore di lavoro risponde sempre e comunque in virtù della sua posizione di garanzia, con il progressivo scivolamento verso una responsabilità meramente obiettiva, se non verso una vera e propria responsabilità per fatto altrui, all’interno di una logica prossima al versari in re illecita.

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ADDEBITO AL DATORE DI LAVORO

Quali sono i presupposti per l’addebito al datore di lavoro?

PRESUPPOSTO A

Il rilievo necessario della “colpa” del datore di lavoro. La prevedibilità dell’evento e la prevedibilità del rischio. Il principio sopra indicato, a volte, viene invocato a sproposito [per fondare comunque l’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro], giacchè un problema di rilevanza della colpa del lavoratore e, quindi, di possibile abnormità del comportamento imprudente da questo tenuto, rilevante per “interrompere” il nesso causale con la condotta del datore di lavoro, può porsi solo quando si sia sciolto il problema, logicamente e giuridicamente precedente, dell’individuazione di un profilo concreto di colpa contestabile a carico del datore di lavoro.

Infatti, se manca un addebito di colpa [individuazione della regola cautelare, generica o specifica, che si assume violata; prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso derivatone] neppure si potrebbe porre un problema di responsabilità del datore di lavoro e, ovviamente, neppure rileverebbe approfondire il tema del contenuto della colpa del lavoratore, per apprezzarne la valenza, in termini di abnormità comportamentale o meno.

Si tratta di una ovvia applicazione del principio di colpevolezza cui si è accennato in premessa. Ciò comporta che la violazione che viene imputata ai titolari della posizione di garanzia non è l’astratta violazione degli obblighi imposti dalla specifica normativa

La colpa va accertata in concreto, nel senso sopra indicato: va individuata la regola di condotta generica o specifica che si assume violata e, rispetto a tale norma, in ossequio ai principi generali vigenti in materia, va verificata la sussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità del fatto dannoso verificatosi.

I giudici di legittimità, in più occasioni, hanno chiarito che per poter formalizzare l’addebito colposo è innanzitutto necessario verificare la sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta degli imputati e l’evento lesivo e la sussistenza della violazione della regola cautelare prescritta nel caso concreto (causalità della colpa, ovvero la sussistenza di un rapporto tra la condotta colposa e l’evento ).

Ma ciò non è sufficiente.

https://youtu.be/gbtH58xLqc0

E’ decisivo accertare, infatti, se il rispetto di quella regola di diligenza fosse preordinato ad evitare quel tipo di evento in concreto verificatosi ( cd. concretizzazione del rischio). La responsabilità penale colposa dell’agente va limitata, pertanto, a quei soli eventi lesivi del bene giuridico protetto che la regola cautelare violata mirava ad evitare, mentre deve essere esclusa per quegli eventi estranei alla funzione precauzionale della stessa norma, benché cagionati dalla condotta inosservante.

Non possono, pertanto, formare oggetto di previsione quelle conseguenze ulteriori che hanno carattere di eccezionalità. Si tratta, non tanto di elementi diversi o aspetti diversi relativi alla colpa ma di diversi punti di vista dai quali il medesimo problema viene affrontato. Sotto tale profilo, viene sottolineato che la prevedibilità dell’evento dannoso va accertata con criteri ex ante e va valutata dal punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell’agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell’evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una valutazione ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire.

https://www.safetyfactory.it/2022/07/d-come-dimissioni-del-coordinatore-abbecedario-del-cs/

Contribuisce certamente a chiarire la distinzione l’esempio sul punto contenuto nella sentenza sul disastro di porto Marghera ( Sezione IV, 17 maggio 2006, n. 4676/07, P.G. in proc. Bartalini ed altri) : è il caso del tizio che percorre una strada in senso vietato ed il veicolo da lui guidato va ad urtare un veicolo che procede nel senso di marcia consentito. L’ agente risponderà delle lesioni subite dal conducente di quel veicolo perché l’evento era prevedibile ( la regola cautelare imponeva il rispetto del senso di marcia) e l’incidente realizza la concretizzazione del rischio ( la regola cautelare violata era preordinata proprio ad evitare quel tipo di incidente).

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