Sul tema cauzione provvisoria e definitiva per CSP ricordiamo che tramite la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria l’ANAC aveva fornito indicazioni e chiarimenti in considerazione della peculiarità della disciplina di settore.
Con l’adozione del D.Lgs. 50/2016 e, con l’abrogazione del DPR 207/2010, parte III, ad eccezione degli artt. 254, 255, 256 (che verranno abrogati con l’adozione di specifico Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – art. 24, comma 2) è giunta la necessità che la stessa ANAC provveda ad aggiornare/implementare nuove linee guida proprio per le Stazioni Appaltanti ed i Professionisti.
Proprio con questo intento ANAC ha realizzato un Documento di consultazione “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che vuole essere la base documentale per aprire la prima fase di confronto proprio nel mese di maggio, al fine di giungere nel più breve tempo possibile all’emanazione del documento conclusivo.
Al Capitolo III PRINCIPI GENERALI – Punto 4 CAUZIONE PROVVISORIA E COPERTURE ASSICURATIVE il Documento di Consultazione “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, indica come:
«{Omissis} la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93, comma 10, agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria. »
Tale indicazione è in linea con quanto già espresso dalla stessa ANAC con Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 e successivi chiarimenti :
“Sempre sotto il profilo generale, si ritiene utile rammentare che l’Autorità, con determinazione n. 6/2007,, confermando quanto affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d’appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori.
Pertanto, la stazione appaltante può chiedere al progettista soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ex articolo 111 del Codice. In tal senso, si esprime anche il nuovo regolamento di attuazione del Codice agli articoli 268 e 269.”
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