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Con sentenza 47834/2016 la Cassazione Penale (Sez. 4) si esprime su il ricorso presentato dai condannati in primo e secondo grado relativamente ad un infortunio occorso in quota, andando ad affrontare due aspetti prioritari per la sicurezza in cantiere in fase di esecuzione:

  • la valutazione e l’uso di DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) in via prioritaria ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • dovere di alta vigilanza e coordinamento da parte proprio del Coordinatore Sicurezza fino al termine dell’intera opera.

Uso prioritario dei DPC - IL FATTO

In premessa il fatto in esame consiste nell’infortunio occorso ad un operaio di una Ditta (sub-appaltatrice) durante lavori in copertura realizzati dalla Ditta richiamata unitamente ad altre Imprese sub-appaltatrici per conto della superiore impresa affidataria. Il lavoratore subiva un infortunio a causa della caduta su un’apertura non protetta al piano di lavoro della copertura, mentre operava a ritroso durante la movimentazione del materiale. Venivano condannati il datore di lavoro dell’impresa sub-appaltatrice, il legale rappresentante dell’impresa sub-appaltatrice e quello dell’impresa affidataria, unitamente ai due Coordinatori Sicurezza in fase di esecuzione per lesioni colpose. I Coordinatori Sicurezza venivano condannati per lesioni colpose per:

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F.to Redazione Tecnica