Analizziamo la sentenza 39343/2018 Cassazione Sezione IV che affronta la pena inflitta ad un Datore di Lavoro che aveva previsto lo spogliatoio di cantiere in struttura esterna presso un adiacente B&B.
IL FATTO
Nell’anno 2017 il Tribunale de L’Aquila aveva condannato all’ammenda di €3.500,00 il Datore di Lavoro dell’Impresa XXX per:
- mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- mancata verifica delle disposizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC;
- altre violazioni di cui al Testo Unico D.Lgs. 81/2008.
Lo stesso Datore di Lavoro propone ricorso in Cassazione evidenziando come i locali spogliatoio di cantiere per i dipendenti erano previsti all’interno di un B&B posto a breve distanza dal cantiere (“una passeggiata” cit.); questo nel rispetto della previsione del locale spogliatoio di cantiere inserita nel PSC.
Il Datore di Lavoro contesta altresì l’errata applicazione dell’Allegato XIII al D.Lgs. 81/2008 che “prevede che il locale spogliatoio debba essere a disposizione dei lavoratori, ma non richiede necessariamente che sia all'interno del cantiere, essendo quello in contestazione a distanza di "una passeggiata" da questo” (cit.).
DIRITTO
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