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Il RUP-Responsabile dei Lavori e gli obblighi di vigilanza a prescindere dai comportamenti dei Datori di Lavoro delle Imprese coinvolte e del Direttore dei Lavori, sono al centro della sentenza 18102/2017 della Cassazione Penale Sezione IV.

INFORTUNIO

Durante le operazioni di restauro di una ringhiera ed in particolare durante la fase di sostituzione di un cancello di entrata, si generava l’infortunio di soggetto terzo al cantiere che era in transito in prossimità dello stesso. A tale riguardo venivano imputati il Datore di Lavoro dell’Impresa esecutrice (separatamente giudicato) ed il RUP a titolo di cooperazione colposa proprio con il suddetto Datore di Lavoro, in qualità di Responsabile dei Lavori che aveva omesso di nominare il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

non consentendo così l'attivazione di un piano operativo di sicurezza necessario per evitare danni a terzi

https://www.safetyfactory.it/2022/06/come-informare-il-committente-il-sistema-in-sicurezza/

Il RUP-Responsabile dei Lavori veniva condannato in primo grado per delle norme di prevenzione infortuni sul lavoro con riferimento a:

  • art. 3 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 (in relazione all’art. 20 del D.Lgs. 494/96 confluito nell’art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008) e art. 96 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
  • art. 159 del D.Lgs. 81/2008;

La condanna veniva altresì confermata in Corte d’Appello nel giugno 2016, nonostante l’opposizione del RUP (Responsabile dei Lavori) con le seguenti motivazioni:

  • presenza di un’unica impresa in cantiere che non comportava la nomina del coordinatore sicurezza;
  • il nesso causale tra la sua condotta e l’evento era stato interrotto da cause autonome ed imprevedibili.

La Corte d’Appello sottolinea come durante i lavori era subentrata un’ulteriore impresa oltre a quella affidataria ed esecutrice dei lavori implicando l’onere di nomina del Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione proprio in carico al RUP (Responsabile dei Lavori); la condotta inadeguata ha quindi dato origine al sinistro dando forza al nesso di casualità tra comportamento del condannato e l’infortunio.

IL RICORSO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP-Responsabile dei Lavori avverso la condanna confermata anche dalla Corte d’Appello, ricorre in Cassazione con i seguenti motivi:

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