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Troppo spesso si evidenziano all’interno dei cantieri, viottoli o scorciatoie per semplificare l’accesso alle aree di interesse al fine di ridurre le distanze durante la movimentazione dei materiali. La Cassazione tratta con sentenza n. 25554/2017 – Sez. IV il caso di un operatore infortunatosi a causa di una caduta nel vuoto su apertura nel solaio, durante un transito per movimentazione manuale di materiali, su rampa di accesso al cantiere senza parapetti.

IL FATTO

La mancata protezione dell’apertura su un solaio durante l’esecuzione di lavori edili con l’ausilio di parapetti, generava la caduta nel vuoto di un operatore che transitando su una passerella temporanea in tavolame, era precipitato da un’altezza superiore ai mt. 2,00 riportando lesioni; per tale motivo veniva condannato per il reato di lesioni colpose il Datore di Lavoro del suddetto operatore, a causa della violazione delle norme in materia infortunistica:

https://youtu.be/FYwi8fXBfr4

  • D.Lgs. 81/2008 art. 126-111-80;
  • DPR 164/1956 art. 68.

La corte d’Appello nel rideterminare la pena inflitta in primo grado evidenziava come:

  1. le dinamiche dell’accaduto erano state confermate dai testimoni e dall’operatore infortunatosi;
  2. l’apertura sul solaio risultava essere effettivamente non protetta come da obblighi di Legge;
  3. il mancato rispetto dell’ordine imposto dal Datore di Lavoro all’operaio sull’abbandono del cantiere per avverse condizioni meteo non poteva essere inquadrata come comportamento abnorme dello stesso operatore e non poteva comunque interrompere il nesso di casualità tra le mancanze di protezione riscontrate e l’infortunio occorso;
  4. l’assenza del parapetto di protezione a causa della caduta dello stesso il giorno prima dell’evento infortunistico a causa della forza del vento non è condizione tale da giustificare le mancanze del Datore di Lavoro.

L’imputato Datore di Lavoro propone ricorso in Cassazione giustificato dalle seguenti motivazioni inerenti l’ambito tecnico:

l’imputato aveva ordinato la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni meteorologiche ed il lavoratore infortunato aveva disatteso tale ordine; l’attività istruttoria aveva impedito di accertare né l’effettiva mancanza delle protezioni, né la reale altezza di caduta.

https://www.safetyfactory.it/2022/07/c-come-conflitto-di-interessi-abbecedario-del-cs/

DIRITTO

La Cassazione ritiene il ricorso inammissibile perché basato su motivazioni infondate; in ambito tecnico la Corte d’Appello ha correttamente accertato che l’infortunio avveniva da un’altezza tra i 240 e i 250 cm. dal suolo durante la movimentazione di materiali ordinata proprio dal Datore di Lavoro e che la zona in cui si è verificato il sinistro era da considerarsi cantiere a tutti gli effetti.

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