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La fornitura di materiale in cantiere e l’infortunio mortale di un operatore della Ditta fornitrice, deceduto a causa del contatto con linee elettriche aeree durante opere di movimentazione dei materiali, è al centro della sentenza della Cassazione n. 23120/2017. Qual è il limite che divide una vera fornitura da un’operatività che rientra a pieno titolo all’interno delle fasi di lavoro del cantiere?.

IL FATTO

Veniva condannato il Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo relativo alla morte di un dipendente che rimaneva folgorato a causa del contatto di una macchina operatrice con linee elettriche aeree, durante la fornitura di calcestruzzo all’interno del cantiere.

https://youtu.be/nYstQ3G6VXI

La sentenza evidenziava come lo stesso Datore di Lavoro non avesse predisposto il POS (Piano Operativo di Sicurezza)  e dotato l’operatore delle opportune misure di protezione rispetto alla valutazione del rischio.

Dopo aver ricostruito la filiera contrattuale che aveva caratterizzato i lavori, la Corte d’Appello aveva stabilito il rapporto di fornitura tra la ditta dell’imputato e la ditta che aveva commissionato il materiale, ma evidenziava la titolarità della posizione di garanzia del Datore di Lavoro di cui era dipendente l’operaio deceduto, ricostruendo profili di colpa in linea con quanto già indicato dal primo giudice.

 

RICORSO DEL DdL

Il ricorso in Cassazione da parte del legale del Datore di Lavoro si basa sul principio secondo cui l’obbligo di cooperazione ricade in regime di appalto sul Committente/Datore di Lavoro. L’imputato doveva considerarsi dunque mero fornitore di calcestruzzo e non appaltatore non avendo quindi:

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F.to Redazione Tecnica