lavoro in quota
:: di

Analizziamo la sentenza 10857/2019 sul tema del lavoro in quota e del principio di delega di funzione al Preposto. Quanto il Datore di Lavoro può trincerarsi dietro tale delega e quanto una copertura piana può considerarsi piano stabile di lavoro a prescindere dalla quota a cui si trova?. Durante l’esecuzione di lavori sulla copertura di un capannone industriale per la predisposizione di un impianto fotovoltaico si originava lo sfondamento di una parte della struttura (non praticabile) e relativa caduta a terra da un’altezza di circa 5,5 mt.

Veniva condannato dalla Corte d’Appello di Roma il Datore di Lavoro dei due operai per il delitto di “lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro". Nello specifico veniva contestato al Datore di Lavoro di non aver indicato nel Piano Operativo di sicurezza POS le misure di prevenzione da adottare per mitigare il rischio di caduta dall’alto con i relativi DPI.

La Corte Territoriale ha applicato la disciplina prevista per il lavoro in quota relativo ad interventi effettuati ad un’altezza superiore ai 2,00 mt., censurando l’assenza nel POS ritenendolo inadeguato rispetto al rischio caduta, chiarendo altresì come i lavoratori infortunati non avessero tenuto un comportamento abnorme. Il Datore di Lavoro veniva ritenuto colpevole pur avendo trasmetto la delega di funzioni al Preposto.

https://www.cantierepro.com/shop/levelpro-abbonamento-annuale-per-accesso-completo-ai-contenuti-della-piattaforma-cantierepro-com

RICORSO DEL DdL

Il Datore di Lavoro procede al ricorso in Cassazione con sei motivi fondanti:

  1. si denuncia vizio di motivazione della sentenza non avendola Corte Territoriale tenuto conto degli aspetti inseriti nell’atto di appello relativi a: nozione di lavoro in quota, delega di funzioni al Preposto, nesso di casualità tra condotta degli operai ed originarsi dell’evento.
  2. Relativamente al primo motivo (lavori in quota) il caso in questione non poteva definirsi tale perché il piano della copertura piana rappresentava il vero e proprio piano stabile di lavoro e quindi si stava operando a quota zero.
  3. Il ricorrente in sede di Appello aveva fornito prove di come la copertura del capannone non poteva assimilarsi alla definizione di tetto.
  4. Non trattandosi di lavoro in quota, il POS redatto non poteva essere cencurato come carente di una valutazione specifica su tale rischio. Il POS era stato redatto non dal DdL ma dal Responsabile della Sicurezza Aziendale.
  5. La Corte Territoriale non ha considerato la condotta abnorme messa in atto dei due lavoratori a partire dal fatto che il recupero del materiale sulla parte di copertura non praticabile sarebbe potuto avvenire dal basso.
  6. Era presente la delega di funzioni dal DdL al Preposto e conseguente “insussistenza della posizione di garanzia del datore di lavoro”.

https://youtu.be/LQ9e1gBcN-Q

 

SEI GIÀ REGISTRATO?
ENTRA CON LE TUE CREDENZIALI


SEI GIÀ REGISTRATO MA NON RICORDI LA PASSWORD?
RECUPERA PASSWORD

Inserisci il tuo indirizzo email.
Riceverai un'email con un link per generare una nuova password.


NON SEI REGISTRATO?
CREA IL TUO ACCOUNT

  • Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e ACCONSENTO al trattamento dei miei dati per finalità di marketing. Cliccando "REGISTRATI" dichiaro di aver letto ed accettato i Termini d'uso. LEGGI I TERMINI D'USO

     

    ©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
    F.to Redazione Tecnica