Cassazione: la verifica ITP di una impresa deve riguardare l’ambito amministrativo ed organizzativo.
La Cassazione si addentra nuovamente dentro il tema della verifica ITP di una impresa inquadrando il perimetro di adempimenti in capo al committente. La sentenza 28728/2020 Sez. IV della Suprema Corte evidenzia come un mero controllo sul Registro delle Imprese non è ritenuto sufficiente a garantire il corretto adempimento di Legge in capo al committente.
La Corte di Appello di Venezia ha analizzato la posizione di un Committente (G.O.) che era stato condannato in primo grado per reato:
- di cui agli art. 90 (comma 9, lett. A) e 157 (comma 2 Lett B) del D.Lgs. 81/2008;
- di cui al art. 590, commi 1 e 2 del C.P.P.
Nell’ottobre 2012 il Committente aveva cagionato lesioni a un lavoratore, incaricato di effettuare lavori di manutenzione, sulla copertura del capannone di proprietà; a G.O. veniva contestata la mancata verifica ITP di una impresa appaltatrice dei lavori di riparazione in quota. La Corte di Appello aveva confermato il reato di cui al art. 590, commi 1 e 2 del C.P., dichiarando di non doversi procedere per quelli di cui al D.Lgs. 81/2008 per intervenuta prescrizione.
RICORSO
Tralasciando i motivi più strettamente legati all’ambito legale, il Committente ricorre in Cassazione sostenendo che aveva debitamente verificato l’iscrizione alla Camera di Commercio dell’Impresa affidataria ed esecutrice.
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F.to Redazione Tecnica