La nomina del Coordinatore esonera il Committente da ogni responsabilità? Analizziamo la sentenza 17223/2019 Sezione IV della Cassazione in cui viene affrontato il ricorso di un Committente a seguito dell’infortunio mortale per folgorazione avvenuto durante lavori in prossimità di un elettrodotto.
IL FATTO
Veniva condannato dalla Corte di appello de L’Aquila il committente di ristrutturazione di un edificio per aver cagionato in cooperazione colposa con altri il decesso di un lavoratore che, operante su un ponteggio esterno, urtava cavi dell’alta tensione restando folgorato.
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La colpa individuata consisteva nell’inosservanza della diffida ricevuta a mezzo raccomandata dalle Ferrovie dello Stato relativamente alla prosecuzione dei lavori e realizzazione di costruzioni nella zona interessata dall’elettrodotto. Inoltre il comportamento del committente era negligente per non aver informato l’impresa esecutrice dei lavori rispetto ai pericoli connessi alla zona di lavoro ed alla mancata distanza di sicurezza con lo stesso elettrodotto.
RICORSO DEL COMMITTENTE
Le motivazioni del ricorso in Cassazione da parte del Committente/Responsabile dei Lavori possono essere riassunti in 2 aspetti principali:
- Errata applicazione dell’art. 93 del D.Lgs. 81/2008 valutato che il committente aveva incaricato il Coordinatore per la Sicurezza trasferendo così compiti e responsabilità con espresso esonero delle responsabilità penali.
- Il ricorrente aveva acquistato l’immobile dal Comune di Avezzano che non aveva mai segnalato il problema della linea di alta tensione essendo quindi inconsapevole del rischio di folgorazione.
- Di non essere il soggetto responsabile degli obblighi di legge relativi alla previsione/adozione di misure atte alla mitigazione dei rischi durante le lavorazioni.
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F.to Redazione Tecnica