La presenza del marchio CE sulle attrezzature che all’atto pratico potrebbero risultare non completamente sicure, è al centro della sentenza 6566/2020 Sez IV della Cassazione. Il Datore di Lavoro può affidarsi alla sola certificazione e collaudo del macchinario o deve comunque accertarsi che lo stesso non abbia margini di pericolosità?.
IL FATTO
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado in cui venivano condannati per i reati di cui agli artt. 590 c. 2-3 e 583 c. 1 del Codice Penale, il Datore di Lavoro dell’azienda XXX per colpa generica e specifica avendo causato al proprio operaio una lesione grave relativa all’amputazione di parte della mano sinistra.
L’infortunio si generava dalla lavorazione inerente il taglio di pezzi metallici con sega a nastro orizzontale contro cui il lavoratore andava ad urtare la mano durante le operazioni di raccolta degli sfridi. Il Datore di Lavoro veniva condannato per colpa consistina nel non aver messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura conforme alla vigente normativa; il macchinario non possedeva i requisiti ri protezione e sicurezza indicati nel D.Lgs. 17/2010 – D.Lgs. 81/2008.
RICORDO DEL DdL
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