sanzione al Direttore Tecnico
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La Cassazione chiarisce con la sentenza n. 9355/2017 (Sez. III) il rispetto degli obblighi di notifica da parte dell’Organo di Vigilanza e la mancata consegna della notifica direttamente nelle mani del Legale Rappresentante dell’Azienda invece che effettuare la sanzione al Direttore Tecnico.

FATTO

Veniva condannato dal Tribunale di Rieti l’Amministratore di una Società Cooperativa alla pena di € 2.000,00 di ammenda per omessa indicazione dell’elenco completo delle attrezzature di lavoro all’interno del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96, comma 1, lettera G) del d. lgs 81/08:

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

….

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)

….

Il ricorso in Cassazione è motivato dall’Amministratore anche nel merito della notifica della prescrizione, da parte dell’Organo di Vigilanza, non direttamente alla sua attenzione ma nelle mani del Direttore Tecnico; lo stesso Organo di Vigilanza non avrebbe dunque rispettato quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 758/94 e di conseguenza il Giudice ha ritenuto notificato il verbale:

Articolo 20

 

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