Ammende in cantiere
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La Sentenza di Cassazione n. 38876/2017 ci ricorda come in tema ammende in cantiere e relative condanne, non si possano utilizzare Decreti emanati in periodo successivi al fatto in questione. 

Veniva condannato dal Tribunale di Lecce L.N. quale committente colpevole per la contravvenzione riferita al D.Lgs. 81/2008 art. 90 “Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori” pari ad un’ammenda di € 2.500,00 per la mancata nomina del coordinatore sicurezza in merito ad un cantiere di allestimento scenico per concerto musicale.

Il ricorso del committente (L.N.) trova fondamento nei seguenti principi:

  • non vi erano normative specifiche per la lavorazione in questione all’epoca dei fatti contestati (agosto 2012), che imponevano la nomina del coordinatore sicurezza da parte del committente;
  • la disciplina di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sarebbe stata ampliata per l’allestimento di tali opere solo dopo l’emanazione del Decreto Palchi (D.I. 22.07.2014).

Ammende in cantiere – DIRITTO

La Cassazione sottolinea come all’interno del campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/2008 cosi come definito dall’art. 88 che al comma 2bis recita “Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.

Il cosiddetto Decreto Palchi è stato poi emanato nel luglio 2014 e valutando i richiami contenuti nello stesso la Cassazione ha sottolineato come la tipologia di opera e la relativa condotta del committente sanzionata nell’agosto 2012, non poteva rientrare all’interno del Titolo IV del D.Lgs.81/2008 proprio perché la normativa specifica su palchi e spettacoli in tale data non era stata ancora approvata.

Per tale motivo la Cassazione annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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