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La Cassazione affronta il tema del ruolo di vigilanza del Datore di lavoro e la differenziazione del comportamento negligente del lavoratore, all’interno della Sentenza n. 3351/2017 (Sezione IV).

IL FATTO

Il caso di che trattasi ha come oggetto le lesioni gravi occorse a D.M., mentre si trovava sul piano di calpestio di un soppalco (ad una altezza superiore a due metri), durante i lavori su un muretto; lo stesso precipitava al suolo perdendo l’equilibrio vista anche l’assenza di ogni misura di protezione sia collettiva che individuale.

P.G. nelle sue qualità di presidente e consigliere delegato della società XXX s.r.l., capo cantiere e datore di lavoro (di D.M.  – n.d.r.), veniva condannato sia dal Tribunale di Brescia che dalla Corte d’Appello per lesioni personali colpose per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

  • 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  • 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
  • 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

 In particolare il Datore di Lavoro:

 

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