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Sul tema lavori in quota, analizziamo la sentenza della Cassazione 34289/2015 inerente le responsabilità del CSE per un infortunio occorso durante lavori in quota per una caduta attraverso ponteggio non realizzato secondo la normativa, necessario all'opera ma non previsto nel PSC. A seguito della caduta in cantiere da un ponteggio durante lavori in quota, da un’altezza di circa 3 metri, un operaio riportava gravi lesioni con prognosi superiore a 40 giorni. Il datore di lavoro, il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE venivano condannati dalla Corte di appello di Milano alla pena di due mesi di reclusione per i reati di cooperazione nel delitto colposo e lesioni personali colpose (artt. 113 e 590 c.p.).

Nello specifico, la Corte di Appello (confermando la sentenza di primo grado), condannava gli imputati per le seguenti motivazioni:

  • il datore di lavoro, per aver omesso di far eseguire il ponteggio con opportuni parapetti anticaduta e con un piano di calpestio completo, in palese violazione dell’art. 92 D.Lvo n° 81/2008;
  • il responsabile lavori, per non aver verificato, in violazione dell’art. 93 D.Lvo n° 81/2008, che il coordinatore avesse controllato che l’impresa esecutrice rispettasse le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione CSE, per aver omesso di verificare la corretta realizzazione del ponteggio.

RICORSO DEL CSE

Avverso tale sentenza il datore di lavoro, il responsabile lavori e il CSE proponevano ricorso per Cassazione.

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F.to Redazione Tecnica