La sentenza n. 58375/2018 affronta il tema della gestione del pericolo grave ed imminente da parte del CSE iniziando dalla redazione del verbale di sospensione dei lavori. Veniva condannato dal Tribunale di Perugia per il reato di omicidio colposo il CSE, a seguito di un infortunio mortale occorso all’interno di un cantiere; nello specifico l’operaio deceduto mentre operava con il comando di azionamento gru cadeva da un impalcato privo di protezioni precipitando su un sottostante solaio distante 2,5 mt. dal piano di calpestio originario.
Al CSE veniva contestata anche la mancata sospensione del cantiere per pericolo grave ed imminente (constatata anche il giorno dell’incidente) e la mancata informazione al committente rispetto alle reiterate mancanze sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno dello stesso cantiere.
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La sentenza di condanna veniva confermata anche dalla Corte d’Appello territorialmente competente che sottolineava come la figura del CSE fosse imprescindibile viste le plurime imprese presenti in cantiere. Lo stesso CSE procedeva a ricorso in Cassazione a partire dal provvedimento di sospensione dei lavori.
Il cantiere non presentava condizioni di pericolo grave ed imminente e rileva che erroneamente i giudici hanno affermato che il cantiere fosse aperto il giorno del sinistro
Il Professionista contesta il fatto secondo cui la Corte d’Appello aveva chiesto a testimoni delle valutazioni che spettano solo al CSE “ed ha omesso di considerare determinate circostanze di fatto, indicative della intervenuta sospensione dei lavori, stante il periodo di festività” (cit.).
Anche i verbali di sopralluogo redatti dal CSE erano stati illogicamente interpretati dalla corte d’appello; i contenuti dei verbali richiamavano a operazioni da porre in atto per lavorazioni future. Nel ricorso del CSE viene sottolineato inoltre che, a seguito del sinistro, il cantiere comunque non era stato posto sotto sequestro, dimostrando questo come non vi fossero indici di pericolo grave ed imminente.
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