Infortunio in cantiere conseguente a comportamento abnorme e/o circostanze imprevedibili: nella sentenza 27 maggio 2015 n. 22378, in linea con l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte conferma nuovamente un importante principio in tema di responsabilità all’interno dei cantieri.
Ogni qualvolta si venga a creare una circostanza tale da introdurre un nuovo ed esorbitante rischio all’interno di un cantiere, si interrompe il nesso casuale tra l’infortunio occorso e le posizioni di garanzia ricoperte dal datore di lavoro, dal dirigente preposto e dal coordinatore della sicurezza, facendo così venir meno le responsabilità loro ascrivibili.
IL FATTO
Durante i lavori di ristrutturazione di un edificio, un dipendente della ditta subappaltatrice alla quale erano stati affidati i lavori di intonacatura, cadeva rovinosamente a terra da un ponteggio dall’altezza di circa 4 metri, riportando gravi lesioni.
La caduta avveniva a causa del cedimento del piano di calpestio del ponteggio che era stato oggetto di un maldestro intervento di riparazione effettuato utilizzando del fragile fil di ferro.
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Il Tribunale di Trento assolveva in primo grado il datore di lavoro della ditta appaltatrice nonché gli altri imputati (ovvero il datore di lavoro della ditta subappaltatrice, il dirigente preposto e il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori), perché il fatto non sussisteva.
Riformando parzialmente la sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Trento affermava invece la responsabilità degli imputati, sostenendo che sugli stessi gravava comunque l’obbligo della sicurezza sul luogo di lavoro (in quanto il subappaltatore avrebbe dovuto inibire l’accesso al ponteggio oggetto della modifica) e che il comportamento abnorme ed imprudente, concretizzatosi nel pericoloso.
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comportamento abnorme - DIRITTO
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