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Il CSE in cantiere come può segnalare le inadempiente operative delle ditte esecutrici e come può aver contezza di dimostrare un operato attento e rispettoso degli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 prevede per il coordinatore sicurezza?. Questo il tema della sentenza n. 20703/2017 in cui la Cassazione pone l’accento sugli obblighi di censimento comportamenti e informazione, inerenti il coordinatore  sicurezza.

CSE in cantiere: IL FATTO

Veniva condannato il coordinatore sicurezza per il reato di cui all’art. 92 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 che recita:

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

La condanna si originava infatti dalla mancata verifica in fase di esecuzione delle disposizioni indicate nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) relativamente alle fasi di lavoro inerenti la realizzazione di opere in c.a.; nel dettaglio le contestazioni degli Organi Ispettivi riguardavano l’assenza del parapetto dal ponteggio, durante lavori in quota in corso di esecuzione.

Il coordinatore sicurezza ricorre in Cassazione con le seguenti motivazioni di sintesi:

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